CreditiPer le classi terze, quarte e quinte, in sede di scrutinio finale, viene attribuito anche un punteggio relativo al credito scolastico che,sommato nei tre anni, costituirà il punteggio di partenza per l’Esame di Stato. La media dei voti conseguiti (escluso il voto di condotta) inserisce automaticamente l’alunno in una fascia di punteggio predefinita a livello nazionale e gli conferisce automaticamente il punteggio più basso.
Il punteggio più alto all’interno della banda di oscillazione è attribuito dal Consiglio di Classe solo nel caso di promozione, in presenza dei parametri riportati nella tabella seguente: 3 su 5 per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa; 4 su 6 per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’Attività alternativa.
I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi sulla base dei criteri indicati che valorizzano attività extrascolastiche coerenti con l’indirizzo di studi, continuative e legate a un impegno culturale, sociale, lavorativo o sportivo. La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere un’attestazione proveniente dalle associazioni, dalle istituzioni o dagli enti presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti da convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione, devono essere rilasciate o precedentemente convalidate da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale e da un sistema ufficiale di standardizzazione. Non è necessaria la legalizzazione per le certificazioni rilasciate in Italia da enti riconosciuti dal Paese di riferimento. È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 403/1998, soltanto nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. Le suddette certificazioni devono essere consegnate in Segreteria entro il 15 maggio. Si ricorda inoltre il comma 4 art. 11 del “Regolamento Nuovo Esame di Stato D.P.R. 23/7/1998, n. 323: «Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento».
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